COVID 19 – REGIONE SARDEGNA
Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021
Con Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021 il Presidente della Regione Sardegna ha introdotto nuove e meno restrittive prescrizioni, in ragione dello scenario di rischio che ha collocato la Regione Sardegna nello scenario di tipo 1 o c.d. zona bianca, secondo quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 (nostra circ. prot. 9 del 19.01.2021) e sulla base dei dati sanitari registrati nel territorio regionale.
Le disposizioni della citata Ordinanza producono effetti dal 1° marzo 2021 al 15 marzo 2021, salvo proroga e salvo diverse prescrizioni dovessero rendersi necessarie in ragione dell’andamento della curva di diffusione del virus.
Indichiamo di seguito i principali punti espressi nell’ Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 28 febbraio 2021
ARTICOLO 1
L’articolo 1, prevede, su tutto il territorio regionale fatta eccezione per le zone interdette con ordinanze sindacali, la riapertura delle attività di:
- Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00
- Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00.
nel rispetto del divieto di assembramento, nonché nel rispetto degli obblighi distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia.
Lo stesso art. 1 stabilisce che sulla base degli indicatori epidemiologici da valutarsi a seguito delle suddette riaperture, con successive ordinanze potranno essere riaperte le attività di:
- musei e luoghi della cultura;
- palestre, scuole di danza (senza contatto);
- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica.
ARTICOLO 2
L’articolo 2 prevede il divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco), salvo le cause esimenti previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”, che ricordiamo essere i comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.
ARTICOLO 3
L’articolo 3 stabilisce l’obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata, protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
Lo stesso articolo prevede altresì il divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Gli articoli 4 e 5, per quanto non espressamente previsto dall’Ordinanza in esame, rinviano a quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n.19 del 25/03/2020, convertito con legge n.35 del 22/05/2020 e al DPCM 14 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scaricare l’Ordinanza presente in allegato.