DPCM 18 DICEMBRE 2020

 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 313, del 18 dicembre 2020., è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 con cui vengono adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che regoleranno gli spostamenti durante le festività natalizie e l’inizio dell’anno nuovo.  

 

Di seguito una tabella riassuntiva con le principali misure indicate nel DPCM:

 

GIORNI ZONA E’ CONSENTITO NON E’ CONSENTITO
 24 – 25 – 26 – 27
DICEMBRE 2020
   1 – 2 – 3 – 5 – 6
GENNAIO 2021
ZONA ROSSA
  • ESERCIZI APERTI
    – Supermercati
    – Beni alimentari e Prima necessità
    – Farmacie e Parafarmacie
    – Edicole
    – Tabaccherie
    – Lavanderie
    – Parrucchieri e Barbieri
  • E’ consentito spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute e necessità;
  • E’ consentito visitare Amici o Parenti (max 2 persone)
    dalle ore 5 alle ore 22;
    (I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità
    e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio)
  • E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.
 

  • ESERCIZI CHIUSI
    – Negozi
    – Centri estetici
    – Bar e Ristoranti
    Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
 

28 – 29 – 30
DICEMBRE  2020

4 GENNAIO 2021

 

 

ZONA ARANCIONE
  • ESERCIZI APERTI:
    I negozi saranno aperti sino alle ore 21:00
  • E’ consentito spostarsi all’interno del proprio comune
    Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.
  • E’ consentito spostarsi fuori dal proprio comune per motivi di lavoro, salute e necessità.

 

 

  • ESERCIZI CHIUSI
    – Bar e Ristoranti
    Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

 

In allegato è possibile scaricare:

  • Il Testo completo del DPCM 18 dicembre 2020;
  • Le slide predisposte dal Governo con le principali misure.