In attesa della pubblicazione del Codice del Terzo settore, il 3 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che rinnova notevolmente la disciplina delle cooperative sociali e delle imprese sociali.

Il decreto prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381, acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali.

I settori di attività – contemplati dal decreto – in cui potranno operare le imprese sociali sono i seguenti:

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito;

t) agricoltura sociale;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

La novità più rilevante per le cooperative sociali riguarda dunque l’ampliamento dei settori in cui possono operare; a quelli già previsti si aggiungono in particolare il turismo, la gestione di attività artistiche, culturali e ricreative, l’housing sociale, il microcredito, il commercio equo e solidale, la cooperazione allo sviluppo, l’agricoltura sociale.

 

In attesa dei decreti attuativi che forniranno maggiori indicazioni e dettagli in merito, in allegato il Decreto Legislativo in oggetto.