Il D.Lgs 175/2014 e successivi interventi normativi, con l’obiettivo di rendere più completo il Modello 730 e l’Unico precompilato, hanno stabilito l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie.

A chi è rivolto l’obbligo?

  • alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari accreditate e non accreditate con il SSN, (es. Comunità integrate, residenze sanitarie assistenziali);
  • agli iscritti agli ordini professionali degli psicologi;
  • agli infermieri;
  • ai veterinari;
  • alle farmacie;
  • ai medici chirurghi e odontoiatri;
  • agli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Quali dati devono essere trasmessi?

  • ricevute di pagamento;
  • fatture;
  • scontrini fiscali inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell’anno d’imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie;
  • eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell’anno d’imposta.

Si tratta dei dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, da indicare nel 730.

I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati – oppure tramite soggetti terzi appositamente delegati dai soggetti interessati, entro il 31 Gennaio 2017. 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web dedicato.