Il D.Lgs 175/2014 e successivi interventi normativi, con l’obiettivo di rendere più completo il Modello 730 e l’Unico precompilato, hanno stabilito l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie.
A chi è rivolto l’obbligo?
- alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari accreditate e non accreditate con il SSN, (es. Comunità integrate, residenze sanitarie assistenziali);
- agli iscritti agli ordini professionali degli psicologi;
- agli infermieri;
- ai veterinari;
- alle farmacie;
- ai medici chirurghi e odontoiatri;
- agli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica.
Quali dati devono essere trasmessi?
- ricevute di pagamento;
- fatture;
- scontrini fiscali inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell’anno d’imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie;
- eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell’anno d’imposta.
Si tratta dei dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, da indicare nel 730.
I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati – oppure tramite soggetti terzi appositamente delegati dai soggetti interessati, entro il 31 Gennaio 2017.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web dedicato.