La società cooperativa si costituisce con atto pubblico e, come regola generale, con la partecipazione di almeno tre soci quando questi siano persone fisiche.
La cooperativa generalmente assume la forma di S.p.A., ma ricorrendone le condizioni quali un numero inferiore di 20 soci ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, può adottare la più snella forma di S.r.l.
L’atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:
– cognome e nome, dati di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
– denominazione, sede della società ed eventuali sedi secondarie;
– oggetto sociale;
– la quota di capitale sottoscritto d ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste e il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio;
– il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
– le condizioni per l’ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
– le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;
– le regole secondo le quali devono essere ripartiti gli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ;
– le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroghi alle disposizione di legge;
– il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali hanno la rappresentanza sociale;
– il numero dei componenti il collegio sindacale;
– la nomina dei primi amministratori.
Lo Statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa.
I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi, regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell’attività mutualistica
A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve entro 20 giorni richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e contestualmente procede al deposito dell’atto costitutivo.
La cooperativa successivamente dovrà iscriversi nell’Albo delle società cooperative, la cui istituzione ha portato alla soppressione del registro prefettizio.
L’albo è composto da due sezioni:
Sezione I: cooperative a mutualità prevalente
Sezione II: cooperative a mutualità non prevalente
La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi.
Altri adempimenti previsti sono:
– richiesta di attribuzione di un numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
– attribuzione di un codice contribuente rilasciato dall’esattoria comunale.
Se al di là delle buone intenzioni imprenditoriali è la base finanziaria a essere insufficiente, sono disponibili diverse modalità di finanziamento.
Una prima modalità può essere l’assunzione di partecipazioni nelle cooperative da parte di società finanziarie, con l’obiettivo di sostenerne lo sviluppo. Si tratta di una partecipazione di minoranza e temporanea, cioè inferiore al 50% del capitale di rischio della cooperativa che ne farà richiesta, e la cui durata non può superare i 10 anni.
Le modalità per porre in essere la partecipazione sono quelle previste per i soci persone giuridiche, i soci sovventori e per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa.
In caso di utili delle cooperative partecipate, le società finanziarie avranno diritto ad un dividendo superiore di due punti a quello deliberato dall’assemblea per gli altri soci.